La nuova etichetta europea dei pneumatici

 

Importanti comunicazioni relative all’etichetta europea dei pneumatici.

In questo articolo:

  1. Modifica dell’etichetta (fisica) dei pneumatici
  2. EPREL (Database europeo per i prodotti dotati di etichetta energetica)
  3. Modifiche degli obblighi informativi nelle comunicazioni commerciali (di vendita)
  4. FAQ
  5. Conseguenze di natura tecnica
    1. Cosa cambierà per gli ordini effettuati tramite il nostro e-commerce?
    2. Cosa cambierà per gli ordini effettuati tramite il nostro EDI?
    3. Cosa cambierà per gli ordini effettuati tramite GATEWAY?

A partire dal 1° maggio 2021, l’etichetta europea dei pneumatici cambierà drasticamente per effetto di una legislazione europea rinnovata e più severa (Regolamento (UE) 2020/740).

Tramite questo comunicato, desideriamo informarvi su queste imminenti modifiche (ora introdotte nella legislazione rinnovata). Questi importanti cambiamenti avranno un grande impatto sui vostri obblighi di informazione nei confronti dell’utente finale.

1 ] Modifica dell’etichetta (fisica) dei pneumatici

I pneumatici immessi sul mercato a partire dal 1° maggio 2021 (se non prodotti prima del 1° maggio 2021) devono essere provvisti della nuova etichetta per pneumatici.

Le modifiche più importanti apportate all’etichetta fisica sono elencate di seguito.

  • Integrazione di un codice QR con link al database EPREL (Database europeo per i prodotti dotati di etichetta energetica). Si tratta di un database europeo recentemente sviluppato in cui devono essere elencati tutti i dati completi del prodotto per ogni pneumatico. Questo database è liberamente accessibile ad ogni consumatore per il controllo e/o la consultazione.
  • Riclassificazione dei valori sull’etichetta con scala da A a E (precedentemente da A a G). Introduzione della classe D (non utilizzata prima del 1° maggio).
  • Integrazione di pittogrammi relativi alle prestazioni in condizioni di neve e ghiaccio.
  • Introduzione di riquadri destinati all’indicazione di “fornitore” e “identificativo del tipo di pneumatico” (codice prodotto).
  • Le onde sonore saranno sostituite dalla classificazione “ABC” nell’indicazione del livello di rumorosità (rumore esterno di rotolamento).
  • L’etichetta dei pneumatici diventerà obbligatoria anche per i pneumatici per veicoli pesanti, classe C3 (diversamente da quanto previsto in precedenza).

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2 ] EPREL (Database europeo per i prodotti dotati di etichetta energetica)

Al fine di assicurare ai consumatori informazioni sul prodotto chiare, trasparenti e regolamentate e per assicurare la fornitura di dati omogenei da parte dei fabbricanti, i fornitori dovranno registrare tutti i pneumatici prodotti dopo il 25 giugno 2020 nel database EPREL.

I codici QR dei quali è richiesta l’inclusione nelle etichette dei pneumatici saranno generati dall’EPREL unitamente ad una scheda informativa del prodotto obbligatoria.

Per i nostri propri ed esclusivi marchi, agiremo come fornitori (fabbricanti) occupandoci della registrazione in EPREL di questi marchi. Per gli altri marchi, la registrazione sarà a cura dei rispettivi fabbricanti.

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3 ] Modifiche degli obblighi informativi nelle comunicazioni commerciali (di vendita)

Le modifiche comportano cambiamenti estensivi e obbligatori nella comunicazione all’utente finale. Solo nel caso in cui la comunicazione riguardi il marchio del pneumatico in quanto tale (branding), non sussiste l’obbligo di riportare l’etichetta del pneumatico. Nella pubblicità virtuale relativa ad una gamma di pneumatici, e non ad un tipo specifico, non è necessario indicare l’etichetta del pneumatico. Questo obbligo esiste invece in tutti gli altri casi.

Quando viene proposto per la vendita un pneumatico specifico (indicazione di marca, profilo, misure e possibilmente prezzo) deve sempre essere esposta l’etichetta del pneumatico più recente. Questo si applica a tutti i mezzi di comunicazione, online e offline! In tutte le vostre attività di vendita con listini fisici e/o tramite il vostro sito web o negozio web, deve quindi essere esposta un’etichetta del pneumatico per ogni pneumatico, per ciascuna versione (marca, tipo, misura). Su richiesta, dovrà essere disponibile anche la scheda informativa del prodotto completa.

Questo si applica a tutte le attività di marketing a livello di prodotto. Ne sono un esempio opuscoli, volantini, pubblicità, schede tecniche dei prodotti, ecc. Come menzionato in precedenza, l’unica eccezione è quando la comunicazione riguarda il marchio in quanto tale (branding). Per esempio: Il materiale del punto di vendita con informazioni generali sui pneumatici relative al marchio dei pneumatici.

Fornitori e distributori devono inoltre includere nei loro siti web, laddove applicabile: una dichiarazione che precisi che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono specificamente progettati per il ghiaccio e le strade con neve compattata, che dovrebbero essere utilizzati solo in condizioni meteorologiche molto rigide (ad esempio, basse temperature) e che l’uso di pneumatici con aderenza sul ghiaccio in condizioni meteorologiche meno rigide (ad esempio, precipitazioni o temperature più elevate) può determinare una riduzione delle prestazioni, in particolare in relazione all’aderenza sul bagnato, alla maneggevolezza e all’usura.

I fornitori dovranno inoltre rendere disponibile sui loro siti web quanto segue:

  • un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;
  • una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta dei pneumatici;
  • una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare quanto segue:
    • una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
    • la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare il risparmio di carburante e l’aderenza sul bagnato;
    • le distanze di sicurezza devono essere sempre rispettate.

Al punto di vendita, l’etichetta dei pneumatici (fornita dal fabbricante) deve essere esposta in una posizione chiaramente visibile e leggibile nella sua interezza sul pneumatico e che la scheda informativa del prodotto sia prontamente disponibile (in forma digitale o cartaceo) su richiesta.

Se i pneumatici posti in vendita non sono fisicamente presenti o visibili all’utente finale al momento della vendita, prima della vendita deve essere fornita una copia dell’etichetta. Questo vale anche per i pneumatici che devono essere specificatamente ordinati per un cliente.

L’obbligo di dichiarare sempre i dati dell’etichetta sulla fattura di vendita decadrà a partire dal 1° maggio 2021. La nuova legislazione prevede l’obbligo di esporre/fornire i dati dell’etichetta al consumatore prima della vendita finale.

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4 ] FAQ

  • “I rivenditori riceveranno solo pneumatici con nuove etichette (fisiche) a partire dal 1° maggio 2021?”
    “No. Solo i pneumatici immessi per la prima volta sul mercato UE a partire dal 1° maggio 2021 avranno la nuova etichetta. I pneumatici in circolazione prima di questa data avranno l’etichetta attuale.
    È pertanto certamente possibile che un cliente acquisti un pneumatico con i “vecchi dati in etichetta” EPREL, vi trovi i nuovi dati. A seguito della riclassificazione, il cliente potrebbe essere indotto a ritenere di aver ricevuto un pneumatico con caratteristiche inferiori a quelle indicate sul pneumatico al momento della vendita. Questo non è corretto. Il cliente ha ricevuto il pneumatico corretto. Il pneumatico ha esattamente le stesse prestazioni (D-C) ma è dotato di un’etichetta obsoleta.”
  • “L’attuale etichetta fisica dei pneumatici sarà dichiarata non valida a partire dal 1° maggio 2021?”
     No. I pneumatici immessi sul mercato prima del 1° maggio 2021 saranno dotati dell’etichetta attuale che rimarrà valida, in base alla data di disponibilità al commercio.
  • “Le attuali etichette dei pneumatici saranno ancora esposte (online), a partire dal 1° maggio 2021, per i pneumatici prodotti prima del 1° maggio 2021?”
    “No. Se i pneumatici sono posti in commercio prima del 1° maggio 2021, i pneumatici avranno effettivamente l’attuale etichetta fisica ma per la corrispondenza online verrà comunicata la nuova etichetta”
  • “I pneumatici senza etichetta fisica sono idonei alla vendita dopo il 1° maggio 2021?”
    “Sì, a condizione che l’etichetta del pneumatico sia facilmente recuperabile/disponibile, i pneumatici privi di etichetta fisica (ad esempio perché è andata persa nel trasporto/magazzinaggio) saranno ancora idonei alla vendita.”

Ci rendiamo conto della grande quantità di informazioni fornite e comprendiamo che sarà necessario fornire altri chiarimenti nel prossimo futuro. Seguiremo attentamente gli attuali sviluppi e gli obblighi che da essi derivano e vi aggiorneremo tempestivamente ove necessario. Per eventuali domande relative a questa newsletter, vi preghiamo di rivolgervi al vostro referente. Questi vi aiuterà e guiderà nel miglior modo possibile nel corso di questa transizione obbligatoria.

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5 ] Conseguenze di natura tecnica

 

OPZIONE 1: “Cosa cambierà per gli ordini effettuati tramite il nostro e-commerce?”

MODIFICA NELL’INDICAZIONE DEI DATI DELL’ETICHETTA

A partire dal 1° maggio 2021, tutti gli articoli saranno indicati online con i dati della nuova etichetta in base alla rinnovata e più severa legislazione europea.

I nuovi dati dell’etichetta continueranno ad essere riportati nel nostro sistema di e-commerce nella posizione corrente, accanto al prezzo dell’articolo
“Consumo di carburante”, “Aderenza sul bagnato”, “Rumore di rotolamento”, “Livello di rumorosità”, “Aderenza sulla neve”, “Aderenza sul ghiaccio”, il link ad un’immagine dell’etichetta e il link alla pagina UE con, ad esempio, la scheda tecnica del prodotto, dovranno essere chiaramente riportati.

Per le spiegazioni sul contenuto della nuova etichetta dei pneumatici e le conseguenze sull’attuale etichetta, vi rimandiamo alla nostra pagina web appositamente predisposta “La nuova etichetta europea dei pneumatici”.

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OPZIONE 2: “Cosa cambierà per gli ordini effettuati tramite il nostro EDI?”

MODIFICHE DEL LAYOUT DEI VOSTRI FILE EDI E INSERIMENTO NEL DATABASE EPREL

In seguito alla più severa legislazione in vigore dal 1° maggio 2021 che prevede la comunicazione delle sole etichette di nuovo tipo, il layout dei vostri file EDI subirà una modifica.

Le attuali colonne con l’intestazione “Consumo di carburante” “Aderenza sul bagnato” “Rumore di rotolamento” e “Livello di rumorosità” non saranno più compilate a partire dal 1° maggio 2021. Si osservi che le attuali colonne saranno mantenute ma non avranno alcun contenuto.

Per contro, i file EDI saranno dotati di nuove colonne aggiuntive (!). Queste nuove colonne saranno aggiunte sulla destra del file, con le intestazioni: “Consumo di carburante”, “Aderenza sul bagnato”, “Rumore di rotolamento”, “Livello di rumorosità”, “Aderenza sulla neve”, “Aderenza sul ghiaccio”,”ID EPREL” e “Link EPREL”.

Le ultime due colonne sono fondamentali in quanto il rivenditore è obbligato a fornire un riferimento al database EPREL. L’ID EPREL univoco vi permette di recuperare i dati dell’etichetta e le altre informazioni del prodotto dal database europeo.

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OPZIONE 3: “Cosa cambierà per gli ordini effettuati tramite GATEWAY?”

MODIFICHE DEL LAYOUT DEI VOSTRI MESSAGGI DI RIPOSTA E RIFERIMENTO AL DATABASE EPREL

In seguito alla più severa legislazione in vigore dal 1° maggio 2021 che prevede la comunicazione delle sole etichette aggiornate, il layout dei vostri messaggi di risposta via GATEWAY subirà una modifica.

Gli attuali campi con l’intestazione “Consumo di carburante” “Aderenza sul bagnato” “Rumore di rotolamento” e “Livello di rumorosità” non saranno più compilati a partire dal 1° maggio 2021. Si osservi che gli attuali campi saranno mantenuti ma non avranno alcun contenuto.

Per contro, i messaggi di risposta saranno dotati di nuove colonne aggiuntive (!). Queste nuove colonne saranno aggiunte sulla destra del file, con le intestazioni: “Consumo di carburante”, “Aderenza sul bagnato”, “Rumore di rotolamento”, “Livello di rumorosità”, ”Aderenza sulla neve”, “Aderenza sul ghiaccio” e “ID EPREL”.

L’ID EPREL univoco vi permette di recuperare i dati dell’etichetta e le altre informazioni del prodotto dal database europeo.ed è fondamentale in quanto il rivenditore è tenuto a fornire un riferimento al database EPREL.

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